acquisto immobiliare dello straniero

Uno straniero può comperare una casa in Italia?

Lo straniero può acquistare beni immobili in Italia nei seguenti casi:

1) straniero non regolarmente soggiornante: solo se un trattato internazionale lo consente

oppure se vi sia reciprocità e cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano

comprare una casa;

2) straniero “regolarmente soggiornante”, loro familiari ed apolidi in Italia da meno di tre

anni: con permesso di soggiorno per specifici motivi o carta di soggiorno;

3) cittadino comunitario ed EFTA ed apolide residente da più di tre anni: senza limiti.

Lo straniero può ricevere agevolazioni fiscali, come la "prima casa"?

La legge italiana vuole facilitare ed incoraggiare l’acquisto della propria abitazione

principale (c.d. prima casa), diminuendo in vari modi le imposte per chi la compra.

In particolare, al momento dell’acquisto, chi compera paga il 2% (imposta di registro calcolata sulla rendita catastale dell'immobile, con un minimo di euro 1.000,00), se venditore è un soggetto privato o comunque il "non costruttore", ovvero con il 4% (IVA) se compera da una impresa o società (salvo qualche ipotesi particolare), più le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (attualmente pari complessivamente ad Euro 100 per l'acquisto da privato e ad euro 400,00 per l'acquisto da costruttore oltre ad altre euro 200 a titolo di imposta fissa di registro).

Lo straniero è anche ammesso a godere delle agevolazioni “prima casa” se ne possiede i

requisiti, che ovviamente sono i medesimi richiesti per gli italiani.

Codice fiscale

L'atto notarile è soggetto a registrazione presso l'Ufficio territorialmente competente in

base alla residenza del notaio che riceve l'atto dell'Agenzia delle Entrate, ove sconterà

l'imposizione nella misura prevista dalla legge in base alla tipologia di immobile ed alle

caratteristiche soggettive (privato o titolare di impresa) delle parti.

E' necessario che le parti che intervengono all'atto siano già munite di codice fiscale,

rilasciato su richiesta dall'Agenzia delle Entrate.

Uno straniero che non parla l’italiano può partecipare ad un atto notarile?

Secondo la legge notarile, gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana (art. 54).

Questo però non significa che gli stranieri che non parlano l’italiano non possano fare dei

contratti – in forma di atto notarile – in Italia.

Infatti la legge notarile prevede che quando le parti non conoscano la lingua italiana, l'atto

notarile possa essere scritto anche in una lingua straniera (che tutte le persone che

partecipano all’atto conoscono) se e purché questa sia conosciuta dai testimoni e dal

notaio.

Se, invece, il notaio non conosce la lingua straniera, allora l’atto si potrà e si dovrà fare

con l’intervento di un interprete, che legga alle persone la traduzione dell’atto preparato

dal notaio e garantisca che le stesse persone ne hanno capito bene il contenuto e le

conseguenze legali.

Quali documenti sono necessari per lo straniero?

Permesso di soggiorno e carta di soggiorno.

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è il documento rilasciato allo straniero che debba rimanere nel

territorio dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni (art. 5 D.Lgs. 286/1998; art. 10

D.P.R. 394/1999).

Se rilasciato per determinati, tassativi motivi, il permesso di soggiorno attribuisce allo

straniero la condizione di “regolarmente soggiornante”, che in pratica lo “parifica” al

cittadino italiano, riconoscendogli quasi tutti gli stessi diritti.

Sono da considerarsi regolarmente soggiornanti (resident aliens) gli extracomunitari in

possesso di permesso di soggiorno per

a) motivi di lavoro:

- autonomo o subordinato

- esercizio di impresa individuale (in realtà non esiste in forma autonoma. rientra nel

soggiorno per motivi di lavoro)

b) motivi familiari collegati a permessi di soggiorno per i motivi indicati sotto la lettera a).

Se rilasciato per motivi diversi, invece, il permesso di soggiorno non dà allo straniero

extra-comunitario diritti simili al cittadino italiano, a meno che ricorra la c.d. condizione di

reciprocità.

Carta di soggiorno

E’ un documento amministrativo che consente allo straniero di soggiornare regolarmente

in Italia, con la possibilità di godere di diritti praticamente uguali a quelli dei cittadini italiani.

E’ più vantaggiosa del permesso di soggiorno perché:

- ha durata indeterminata e, quindi, non richiede rinnovi;

- consente lo svolgimento di tutte le attività lecite, salve quelle che la legge espressamente

vieta allo straniero o riserva al cittadino;

- consente l'accesso ai servizi e prestazioni della P.A..

Essa, però, viene rilasciata solo in presenza di presupposti più rigorosi rispetto al

permesso di soggiorno:

- al resident alien (Straniero regolarmente soggiornante) che sia in Italia da almeno 5

anni, con permesso di soggiorno rinnovabile senza limiti, che dimostri di avere un reddito

adeguato;

- allo straniero coniuge convivente di cittadino italiano o di cittadino comunitario residente

in Italia, o che abbia i requisiti per il ricongiungimento (artt. 29 e 30 T.U. 286/98).

Costituisce valido documento di identità per 5 anni dal rilascio.

Conferisce lo status di “soggiornante di lungo periodo”.

Sono esclusi dal riconoscimento dello status gli stranieri pericolosi per la pubblica

sicurezza.

Stranieri in possesso di titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato

domanda di rinnovo

Con direttiva del Ministro dell’Interno del 20 febbraio 2007 (preceduta da conformi

provvedimenti) è stato confermato che lo straniero, il quale abbia in corso il rinnovo del

permesso di soggiorno, conserva i proprio diritti fino alla definizione della pratica se la

domanda è stata regolarmente e tempestivamente presentata.

Con Circolari n. 16/2007 e 17/2007 del 2 aprile 2007, il Ministero dell’Interno –

Dipartimento per gli affari interni e territoriali – ha, inoltre, chiarito che può essere rilasciato

o rinnovato il documento d’identità (non valido per l’espatrio), agli stranieri iscritti in

anagrafe e che abbiano presentato regolare e tempestiva domanda di rinnovo del titolo di

soggiorno.

Condizioni generali per l'Ingresso degli Stranieri In Italia

L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello

Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:

a. si presenti attraverso un valico di frontiera;

b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente

riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;

c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri

di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del

soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno

Stato terzo);

d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;

e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);

f. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni

internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati

Schengen.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è

esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia

non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/

formazione.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di

respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in

presenza di regolare visto d’ingresso.

Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono

essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da

tutti gli Stati Schengen.

Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di

un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l’articolo 13 della Convenzione

dispone che:

nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;

la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto.

Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.

Il passaporto sul quale viene richiesta l’apposizione del visto non deve essere stato

rilasciato da più di dieci anni (Articolo 12 lett. C Reg. 810/2009).

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere

eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un

“lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il

territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i

documenti di viaggio seguenti:

Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da

un Paese all’altro.

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

. La carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per

motivi di lavoro.

. La carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo

europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo

turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi.

Mezzi Finanziari richiesti per l’Ingresso in Italia

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale ed, in generale, nello Spazio

Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio

sostentamento durante il soggiorno previsto ed il ritorno nel proprio paese al termine dello

stesso.

La Direttiva europea stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere

dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni

bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o

di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l’esistenza di

un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il

rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito

fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo

straniero al momento dell’ingresso nel Territorio Nazionale.

Il visto di ingresso

Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro

valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero

per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti

per transito o per soggiorno.

Il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero consente l’accesso, per transito o

per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la

Convenzione di Schengen, e assume la denominazione di “Visto Schengen

Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomaticoconsolari

degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al

territorio italiano.

Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di

“Visto Nazionale” (VN) e consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio

dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera

circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri

Stati membri.

Paesi i cui Cittadini hanno bisogno del Visto per attraversare la frontiera

I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti

ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità

Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia,

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad,

Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord,

Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi

Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti,

Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India,

Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos,

Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Marshall,

Mauritania, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru,

Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar,

Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali,

Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan,

Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga,

Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan,

Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Diniego del visto

Non vi è da parte degli stranieri un "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un

semplice "interesse legittimo".

Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli

eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza

limiti di tempo.

Gli eventuali ricorsi devono essere notificati direttamente all’Avvocatura dello Stato.

Il Soggiorno degli stranieri in Italia

Gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, ai sensi della Legge

28 maggio 2007, n. 68, che siano esenti dall’obbligo di visto ovvero soggetti a visto, non

devono chiedere il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano.

Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen

l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro

uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen

dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al Questore

della provincia in cui si trova, utilizzando il modulo previsto.

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della

dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste

dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte

degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

I cittadini stranieri non comunitari in possesso di un Visto Nazionale (VN) per soggiorni

superiori ai 90 giorni, dovranno richiedere, entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel Territorio

Nazionale, il permesso di soggiorno alle competenti autorità italiane. Lo straniero che

richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata

indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio

Nazionale.

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità

diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per

soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale limitazione espressa, consente allo

straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in

corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per

un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen.

Lo straniero deve dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen,

alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

Carta d'Identità: Rilascio della carta d'identità:

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto

da ogni cittadino straniero, il quale compiuti i 15 anni sia in possesso di regolare permesso

di soggiorno e residenza anagrafica nel territorio Italiano .

La carta d'identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel nostro

Paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere utilizzata per

l'espatrio avendo validità solo sul territorio italiano.

Ai fini del rilascio della Carta d'Identità è necessario rivolgersi presso l'Ufficio Anagrafe del

Comune o della circoscrizione in cui si risiede presentando:

·tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti;

·un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell'Unione Europea;

·il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell'ipotesi di cittadini

extracomunitari.

(Fonti: Consiglio Nazionale del Notariato; Ministero degli Affari Esteri)