NUOVA IMPOSIZIONE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

28 gennaio 2014

Dal 1 gennaio 2014 sono intervenute importanti modifiche alla disciplina dell’imposta di registro.
Gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili soggetti ad imposta di registro diventano soggetti a tre
aliquote:
- 12% per i terreni agricoli non acquistati usufruendo delle agevolazioni previste per la "piccola proprietà
contadina" o l’”imprenditore agricolo professionale”;
- 2% per l'acquisto "prima casa";
- 9% per tutti gli altri casi.
Nelle predette ipotesi, in cui si applica l'imposta proporzionale di registro, le imposte ipotecarie e catastali
sono dovute in misura fissa di euro 50 ciascuna, non è dovuta l'imposta di bollo e nemmeno le tasse ipotecarie.
In ogni caso, l’imposta minima di registro è pari a 1.000,00 euro.
I trasferimenti soggetti ad IVA continuano a scontare le tre imposte (registro, ipotecaria e catastale) in misura
fissa, portata da euro 168 a 200 ciascuna, e continuano ad essere soggetti all’imposta di bollo di euro 230 ed
alle tasse ipotecarie e catastali di complessivi euro 90.

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